SCOOP – FLOP ANTIMAFIA – NUOVA LEGGE DELL’EMILIA ROMAGNA INEFFICACE E CONTROPRODUCENTE – ON LINE IL DISEGNO DI LEGGE


Oggi 15 Novembre su RadioSanLuchino (100.4 mhz 1 104.7 mhz) lo speciale alle 15.00 che potete ascoltare qui.

La mafia in Emilia non esiste. Nel 1995 il Dipartimento Investigativo Antimafia e il Ministero degli Interni segnalarono più di 2000 tra boss e affiliati (camorra, ‘ndrangheta, mafia) presenti in Regione. I numeri oggi si sono moltiplicati e non sappiamo a quanto elevare la cifra del ’95. Ora a distanza di 15 anni si è pensato a una legge sulla legalità. La Regione Emilia Romagna si prepara ad approvarla. La legge è più una chiave di intenti che una serie di strumenti concreti. Si ha l’intenzione di diffondere la legalità, la trasparenza, sistemi informatici per segnalare le presenze nei cantieri e un osservatorio sul fenomeno. Buone intenzioni e strumenti inesistenti. In tutti questi anni gli enti locali non hanno predisposto mezzi né sono intervenuti con una strategia di contrasto al fenomeno. Siamo infatti ancora fermi alle intenzioni e ad osservare il fenomeno mentre le mafie stanno “mangiando” la nostra economia con la complice indifferenza delle amministrazioni locali e della stragrande maggioranza della classe politica. Il nostro è un terreno di investimento di capitali, di riciclaggio su largo spettro che interessa sia l’edilizia che il movimento terre, le bonifiche ambientali come la sanità pubblica, la grande distribuzione, i mercati agricoli, il commercio e gli spettacoli. Anche per il settore costruzioni, come sostiene l’esperto di appalti Ivan Cicconi, l’ignoranza dei legislatori è evidente. Sembrano appena atterrati da Marte e non conoscere la legislazione. Basterebbe far rispettare il codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 163 art. 118 comma 11 ), che obbliga gli appaltatori e le committenze alla trasparenza, obbligo che nessuno in Emilia Romagna fa rispettare. E’ questa una norma fondamentale per contrastare il lavoro nero e il lavoro grigio nei cantieri e che permetterebbe la trasparenza e la tracciabilità di tutti i flussi di denaro del settore. L’assenza di un effettivo contrasto all’infiltrazione mafiosa è simboleggiata dall’assenza di un centro operativo della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) e dal dato significato che tutte le inchieste giudiziarie ed operazioni di contrasto alle ramificazioni delle organizzazioni mafiose in Emilia-Romagna sono effettuate da Direzioni Distrettuali Antimafia di altre regioni. Questa legge è l’ennesima pennelata di opaco per convincere i cittadini che i problemi vengono affrontati con serietà.

Qui in basso i commenti audio di alcuni esperti del settore, intervistati. In basso la legge per esteso.

Ivan Cicconi esperto italiano di lavori pubblici, autore di numerosi saggi e ricerche sul ciclo degli appalti, presidente dell’associazione ITACA, Istituto per la Trasparenza Aggiornamento e Certificazione Appalti audio Ivan Cicconi su Nuova legge antimafia Regione Emilia Romagna

Elio Veltri, autore di Mafia pulita e di numerosi saggi sulla criminalità organizzata e la corruzione in Italia come il best seller L’odore dei soldi con Marco Travaglio Elio Veltri sulla leggere regionale antimafia dell’Emilia Romagna

Christian Abbondanza autore insieme a noi del saggio-atlante Tra la via Emilia e il clan

Christian Abbondanza su Legge Regionale E_R

un commento sulla Mafia in Emilia di Enrico Bini, Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia che più volte ha denunciato la presenza della criminalità organizzata nei trasporti e nell’edilizia .

Enrico Bini sulla Mafia in Emilia e al nord

Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata

Presentatori:

GIUNTA EMILIA ROMAGNA  2010

Testo:

PROGETTO DI LEGGE
D’INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
Disposizioni per la promozione della legalità e della
semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza
pubblica e privata
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi
costituzionali, coopera con lo Stato, le altre amministrazioni
pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell’ordinata
convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione
mafiosa, del lavoro irregolare, dell’usura e dei comportamenti
illegali che alterano il mercato del settore edile e delle
costruzioni a committenza pubblica e privata.
2. Per contribuire all’efficace perseguimento dei fini di cui al
comma 1 la Regione promuove iniziative e progetti volti ad attuare
un sistema integrato di sicurezza territoriale, nonché di
qualificazione e di idoneità degli operatori economici e delle
amministrazioni pubbliche.
3. La Regione promuove altresì l’adozione di procedure e di
iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e
razionalizzazione dell’attività amministrativa e degli adempimenti
richiesti dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 2
Interventi di promozione regionale
1. La Regione promuove iniziative e progetti per la legalità, la
trasparenza e la tutela e sicurezza del lavoro, anche ai sensi della
legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza), con particolare attenzione a:
a) diffondere la cultura della legalità e a conseguire un’ordinata e
civile convivenza attraverso azioni di prevenzione e di formazione;
b) sviluppare attività di cooperazione applicativa,
dematerializzazione, semplificazione e razionalizzazione dei
procedimenti amministrativi;
c) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel
trattamento dei dati e delle informazioni, con gli Uffici
territoriali del Governo, le Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, le amministrazioni pubbliche, le
strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione,
le parti sociali, gli ordini professionali, le università;
d) definire accordi e intese con i soggetti pubblici competenti, in
ordine all’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità
organizzata, in accordo alle finalità previste dalle disposizioni
vigenti in materia;
e) realizzare attività di formazione, aggiornamento, valorizzazione
e riconoscimento del merito e della qualità degli operatori
economici e delle amministrazioni pubbliche;
f) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e
informazione.
Art. 3
Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di
ingegneria civile
1. La Regione definisce le modalità di adozione e di applicazione
obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione
automatica delle presenze nei cantieri di personale autorizzato al
fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle
attività di vigilanza. Tali modalità sono definite secondo criteri
di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione
dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così
come definiti ai sensi della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2
(Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria
civile).
2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l’elenco delle imprese
che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e
registrazione di cui al comma 1.
3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi ai
sensi dell’art. 4 della L.R. n. 2 del 2009 finalizzati al
potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di
controllo, anche mediante l’adozione di sistemi informatici di
rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri.
Art. 4
Semplificazione e dematerializzazione
1. Per agevolare lo svolgimento delle attività delle amministrazioni
pubbliche, degli operatori economici e dei cittadini, la Regione, in
collaborazione con gli enti competenti e nel rispetto delle
disposizioni vigenti, opera per la semplificazione e per la
dematerializzazione degli atti , delle comunicazioni e dei relativi
procedimenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, in particolare, la Regione:
a) costituisce, aggiorna e rende consultabile agli aventi diritto la
banca dati delle certificazioni, rilasciate nell’ambito del
territorio regionale, relative alla regolarità contributiva degli
operatori economici;
b) definisce le modalità di redazione e di trasmissione, per via
telematica, della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con indicazione del costo
della manodopera presuntivamente necessaria per l’esecuzione dei
lavori, così come individuato sulla base dei contratti collettivi di
cui all’art.12;
c) predispone, in accordo con l’ISTAT, il supporto informatico per
favorire l’adempimento dell’obbligo di trasmissione per la
rilevazione del permesso di costruire, della DIA per nuovi
fabbricati o per ampliamenti di volume di fabbricati preesistenti,
nonché le Pubbliche Amministrazioni per le quali è stato approvato
il progetto per fabbricati o ampliamenti destinati a edilizia
pubblica ai sensi dell’art. 7 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia);
d) predispone, in accordo con gli Uffici Territoriali del Governo,
il supporto informatico per favorire l’adempimento degli obblighi di
trasmissione delle notizie richieste ai sensi dell’art. 1 del
decreto legge 6 settembre 1982, n.629 (Misure urgenti per il
coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito
con modifiche dalla legge 12 ottobre 1982, n.726, e ogni altro
adempimento ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e lotta contro la delinquenza mafiosa;
e) individua, in accordo con i Comuni, le modalità, integrate e
coerenti con le disposizioni vigenti, per la standardizzazione e la
trasmissione, per via telematica, dei dati da produrre nell’ambito
degli adempimenti in materia edilizia e catastale;
f) individua, in accordo con le stazioni appaltanti di cui al D.
Lgs. n. 163 del 2006, in coerenza con le disposizioni vigenti in
materia, le modalità di dematerializzazione delle procedure
negoziate per l’affidamento di contratti pubblici.
CAPO II
SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PUBBLICA
Art. 5
Controllo e monitoraggio dei contratti e degli investimenti pubblici
1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, svolge
funzioni di osservatorio sui contratti e gli investimenti pubblici
al fine di contribuire alla trasparenza e razionalizzazione delle
procedure. Concorre altresì al coordinamento delle iniziative e
delle attività, promuovendo la collaborazione tra i soggetti
interessati.
2. La Regione, mediante l’esercizio delle funzioni di osservatorio:
a) acquisisce le informazioni ed i dati utili a consentire la
trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente nonché a
monitorare l’attività degli operatori economici in sede di
partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;
b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della
riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui
alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da
parte degli enti pubblici preposti all’effettuazione dei controlli
previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti
aventi titolo alla loro acquisizione;
c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la
qualificazione degli operatori economici e delle amministrazioni
pubbliche;
d) acquisisce le informazioni ed i dati relativi agli investimenti
pubblici al fine di consentire la massima trasparenza sulla spesa
pubblica;
e) svolge attività di studio, ricerca e indagine relativamente agli
ambiti di attività di cui alla presente legge.
3. Tra i compiti di cui al comma 2 rientrano prioritariamente le
attività relative:
a) alla gestione ed all’aggiornamento dell’archivio dei contratti e
degli investimenti pubblici;
b) alla predisposizione di strumenti informatici per l’acquisizione
dei dati di cui al comma 2;
c) alla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio effettuato ed
alla conseguente redazione di rapporti sull’andamento e sulle
caratteristiche dell’attività contrattuale e degli investimenti
pubblici;
d) all’assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla
presente legge e dalle disposizioni vigenti;
e) ad assicurare il necessario supporto informativo agli enti
pubblici interessati alle attività di cui al comma 2;
f) all’esercizio delle funzioni di segnalazione agli enti competenti
per l’effettuazione delle attività di vigilanza in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e
previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui,
anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte,
emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del
congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;
g) alla segnalazione, agli enti competenti di cui alla precedente
lettera f), dei cantieri nei quali si eseguono lavori pubblici
aggiudicati ad imprese che hanno presentato un’offerta la cui
congruità sia stata sottoposta a valutazione di anomalia ai sensi
dell’articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
h) alla formazione ed all’aggiornamento dell’elenco regionale dei
prezzi di cui all’articolo 7;
i) alla individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e
modalità finalizzate a semplificare, uniformare e supportare le
attività delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, e
a valorizzarne la responsabilità sociale.
Art. 6
Rapporti con l’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici
1. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività
di monitoraggio previste dalla presente legge e dalle disposizioni
vigenti, nonché di semplificare gli obblighi di comunicazione può
individuare, mediante specifiche intese con l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di
cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 163 del 2006 ovvero con altri enti e
organismi pubblici, forme di collaborazione, assistenza o di
attribuzione di specifiche funzioni.
Art. 7
Elenco regionale dei prezzi
1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e
congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione, sentite le
associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di
settore, predispone ed aggiorna l’elenco regionale dei prezzi ai
sensi dell’art.133, comma 8, del D. Lgs. n. 163 del 2006.
2. L’elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni
provinciali, con particolare riferimento alle voci più significative
dei prezzi di costruzione.
3. L’elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per
la determinazione dell’importo presunto delle prestazioni da
affidare e può essere assunto a riferimento per le finalità di cui
all’art. 89 del D. Lgs. n. 163 del 2006 .
Art. 8
Tutela dell’ambiente e della sicurezza del lavoro
1. Le stazioni appaltanti di cui al D. Lgs. n. 163 del 2006 che
realizzano lavori pubblici nell’ambito del territorio regionale
valutano, nell’elaborazione dei progetti, l’adozione di soluzioni
tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela
dell’ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse
naturali e minimizzazione dell’uso di risorse non rinnovabili, di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di
riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell’esecuzione
dei lavori.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti verificano e
valutano altresì la possibilità di inserire, fra i criteri di
valutazione dell’offerta, elementi finalizzati al perseguimento
degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e
adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:
a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell’ambiente, dello
sviluppo sostenibile e del risparmio energetico;
b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano
i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalle
disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la
sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) soluzioni che prevedano l’utilizzo di materiali ecocompatibili o
comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga
oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche
nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali
sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;
d) soluzioni che prevedano l’utilizzo, in misura maggiore rispetto a
quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni
del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o
provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili.
3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso
finanziario della Regione si impegnano, all’atto della richiesta del
finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi previste, i criteri
di cui al comma 1 e di cui al comma 2, in coerenza alle specificità
tecniche e funzionali dell’intervento che intendono realizzare.
Art. 9
Applicazione dei principi di cui alla Comunicazione della
Commissione europea del 25 giugno 2008 ( Small business act per
l’Europa ) agli interventi finanziati con il concorso della Regione
1. Le stazioni appaltanti che affidano lavori, anche congiuntamente
a forniture o servizi, con il concorso finanziario della Regione si
impegnano, all’atto della richiesta del finanziamento, in
applicazione del principio di massima partecipazione della piccola
impresa di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25
giugno 2008 ( Small business act per l’Europa ), ad adottare i
criteri di organizzazione di cui al presente articolo.
2. Le stazioni appaltanti, in riferimento agli interventi di cui al
comma 1, articolano le prestazioni oggetto di affidamento in
distinti lotti funzionali, affinché possano costituire oggetto di
offerte disgiunte nell’ambito della medesima procedura di
affidamento, salvo diversa motivazione qualora sussistano ragioni di
natura tecnica o funzionale, ovvero qualora tale articolazione possa
precludere il perseguimento di finalità di pubblico interesse. Detti
soggetti provvedono, altresì, a definire i requisiti di
partecipazione di cui al D. Lgs. n. 163 del 2006 in relazione ai
singoli lotti funzionali oggetto di affidamento.
3. Nel caso di affidamento di una pluralità di lotti funzionali ai
sensi del comma 2, ai fini della individuazione della disciplina
applicabile alle relative procedure di affidamento e, in
particolare, degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 66 del D.
Lgs. n. 163 del 2006, si considera in ogni caso il valore economico
complessivo dei lotti oggetto della medesima procedura.
4. Il presente articolo non si applica ai lavori riguardanti beni
culturali disciplinati dalle disposizioni statali vigenti.
CAPO III
SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PRIVATA
Art. 10
Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza
privata
1. La Regione nell’esercizio delle funzioni di osservatorio di cui
all’art. 5, in riferimento ai lavori di cui al presente Capo,
provvede:
a) alla segnalazione agli enti competenti per l’effettuazione delle
attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e
di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare
riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune
elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi
elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare
svolgimento delle attività nei cantieri;
b) ad acquisire le informazioni dai Comuni in merito all’avvio ed
alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità
individuate con atto della Giunta regionale;
c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio previste ai
sensi della L.R. n. 2 del 2009.
Art. 11
Efficacia del permesso di costruire
1. L’efficacia del permesso di costruire di cui all’art. 12 della
legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale
dell’edilizia) è sospesa e i lavori non possono essere in nessun
caso avviati fin tanto che il soggetto titolare del permesso di
costruire non abbia comunicato all’ente competente il nominativo
dell’impresa o delle imprese affidatarie dei lavori, e finché non
abbia dato dimostrazione del regolare adempimento degli obblighi
contributivi e previdenziali, nonché dell’avvenuta verifica delle
condizioni di idoneità soggettiva e tecnico-professionale delle
imprese suddette, di cui al comma 2.
2. Le condizioni di idoneità soggettiva e tecnico-professionale
delle imprese esecutrici dei lavori di cui al comma 1 sono
individuate con atto della Giunta regionale, in conformità con le
vigenti norme in materia, secondo criteri di proporzionalità ed
adeguatezza in relazione alla dimensione dei cantieri ovvero alla
particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della
L.R. n. 2 del 2009.
3. Qualora l’impresa esecutrice dei lavori si avvalga, nello
svolgimento delle attività di cantiere, a qualunque titolo, di
imprese terze anche individuali, le condizioni di idoneità di cui ai
commi 1 e 2 devono essere soddisfatte anche da tali soggetti,
secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza.
Art. 12
Misure di legalità
1. L’impresa esecutrice o subappaltatrice applica i contratti
collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per
la zona in cui è ubicato il cantiere e, in particolare, in ordine
alle modalità di iscrizione alla cassa edile ove prevista dai
suddetti accordi collettivi.
2. L’impresa assicura, in riferimento a tutta la durata dei lavori,
l’accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi
paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i
lavori stessi, secondo modalità definite dal Comitato regionale di
coordinamento di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2008.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E
ABROGAZIONI
Art. 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa
fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di
base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento
alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l’istituzione di
apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno
dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto
dall’art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 14
Abrogazioni di norme
1. L’art. 28 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37
(Disposizioni regionali in materia di espropri) è abrogato.

5commenti
  1. Cristoforo

    13 novembre 2010 at 07:25

    ART.1 “La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi
    costituzionali, coopera con lo Stato, le altre amministrazioni
    pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell’ordinata
    convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione
    mafiosa, del lavoro irregolare, dell’usura e dei comportamenti
    illegali che alterano il mercato del settore edile e delle
    costruzioni a committenza pubblica e privata”
    Partiamo dall’incipit di questo articolato.
    Come si potrà comprendere , la Regione Emilia Romagna non si è dotata di alcuno strumento normativo ma di una serie di precetti anzi di buoni proponimenti.
    I controlli sono demandati ai Comuni e allo Stato mentre la Regione si dota dunque di un elenco di buone intenzioni . Va alla guerra con le margherite nel fucile.
    Non vi è traccia di sanzioni nelle “regole” regionali .
    Una Regione che non riesce a Costituirsi parte Civile neppure verso propri esponenti che hanno distratto fondi pubblici e indotto al Commissariamento un Comune come Bologna …oppure verso chi ha stanziato elargizioni pubbliche ai propri congiunti finendo sotto inchiesta ..ritenete possa mai apparire credibile nell’approccio a fenomeni mafiosi e di collusione ?
    Vi pare che la Mafia si possa contrastare con un simile dormiveglia delle coscienze? O con posizioni equivoche rispetto a fatti di spessore minore ma di chiara confusione amministrativa ?
    Un piccolo esempio: Nel 2003, Vasco Errani impugna la disciplina statale in materia di condono urbanistico, lo fa in maniera altisonante . E’ contrario e lo fa sapere al Paese e alla sua Regione: l’Emilia non ci sta alle furbizie del condono urbanistico berlusconiano.
    Addirittura ,approva – ad ulteriore garanzia delle proprie prerogative in materia – una serie di leggi regionali, tutte dirette, a bloccare gli effetti amministrativi del condono.
    Pensate possa giammai risultare credibile nel contrasto di piu’ altisonanti e devastanti forme di criminalità chi promulga simili iniziative ignorando gli scempi del territorio e addirittura permettendo che Comuni dell’Hinterland rilascino , contemporaneamente ai suoi proclami, sanatorie illegittime a cooperative amiche?
    Quando si parla di fenomeni criminali è opportuno possedere il requisito della credibilità e magari non bisognerebbe , nelle campagne elettorali , ricevere alcuna sovvenzione da gruppi imprenditoriali ….
    Ci pare il minimo sindacale .
    Lasci stare la Mafia, la Regione ER, e la lasci combattere a chi ha le mani libere . A chi non fa precetti ma fatti .
    Che la Regione insista ad applicarsi nei campi migliori della propria amministrazione :la promozione del Parmigiano e della Piadina magari provando a redigere una bella regolamentazione sulle dosi di strutto e da utilizzare.
    Ecco li’ un codice servirebbe…..

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  4. Chacidy

    17 maggio 2011 at 23:51

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